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Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici

Italia
Dopo sette mesi di trattativa, il 20 gennaio 2008 le organizzazioni sindacali (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) e le organizzazioni datoriali (Federmeccanica e Assistal), con la mediazione del Ministro del Lavoro [1] Cesare Damiano, hanno firmato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica. Tra le novità dell'accordo c'è l'estensione di sei mesi della vigenza del contratto a fronte di un aumento retributivo di 127 euro mensili (superiore ai 117 richiesti dai sindacati nella piattaforma unitaria (*IT0704019I* [2])) e la parificazione, sia per gli aspetti retributivi sia per quelli normativi, dei trattamenti per operai e impiegati. [1] http://www.lavoro.gov.it/ [2] www.eurofound.europa.eu/ef/observatories/eurwork/articles/metalworking-unions-adopt-common-platform-for-renewal-of-industry-agreement
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Dopo sette mesi di trattativa, il 20 gennaio 2008 le organizzazioni sindacali (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) e le organizzazioni datoriali (Federmeccanica e Assistal), con la mediazione del Ministro del Lavoro Cesare Damiano, hanno firmato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica. Tra le novità dell'accordo c'è l'estensione di sei mesi della vigenza del contratto a fronte di un aumento retributivo di 127 euro mensili (superiore ai 117 richiesti dai sindacati nella piattaforma unitaria (IT0704019I)) e la parificazione, sia per gli aspetti retributivi sia per quelli normativi, dei trattamenti per operai e impiegati.

Il 20 gennaio 2008 è stata firmata dalle parti sociali (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Federmeccanica e Assistal), con la mediazione del Ministro del lavoro Cesare Damiano, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per le industrie metalmeccaniche. La trattativa per il rinnovo del contratto, che coinvolge oltre un milione e mezzo di lavoratori, è durata sette mesi ed è costata 40 ore di sciopero. La difficoltà della trattativa è testimoniata anche dagli episodi di aumenti salariali unilaterali, a titolo di anticipo degli aumenti contrattuali, elargiti da alcune aziende come Fiat Group, al fine di accelerare il raggiungimento dell'intesa (IT0711019I). L'ipotesi di accordo, sottoposta al voto dei lavoratori, contiene novità significative quali l'allungamento di sei mesi della vigenza del contratto, a fronte di un aumento retributivo superiore a quello richiesto dalla piattaforma unitaria dei sindacati (IT0704019I), e l'equiparazione dei trattamenti contrattuali di operai e impiegati. Di seguito i principali contenuti dell'intesa raggiunta.

Relazioni Sindacali

L'ipotesi di accordo prevede l'istituzione di un Osservatorio Nazionale paritetico, quale sede per approfondimenti, studi e progetti di interesse tra le parti come il monitoraggio della contrattazione di secondo livello (con particolare riferimento all'erogazione dei premi di risultato) e iniziative specifiche in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre l'accordo recepisce, come richiesto nella piattaforma presentata da Fiom-Film e Uilm (IT0704019I), la direttiva europea sui diritti di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 dipendenti (Direttiva 14/2002/CEE), già recepita nel 2007 dal Governo Italiano (IT0612039I).

Mercato del Lavoro

Al fine di limitare l'uso improprio di contratti di lavoro a termine, l'ipotesi di accordo stabilisce un tetto massimo di 44 mesi alla reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo significa che la somma dei periodi di lavoro, anche non continuativi, effettuati da un lavoratore presso la stessa azienda e nella medesima mansione attraverso tipologia contrattuali diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (es: interinale, tempo determinato etc…) non potranno superare i 44 mesi. Al decorrere di questo periodo l'azienda dovrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato. Nella stessa ottica l'accordo dispone che il periodo di prova venga ridotto o annullato nel caso di assunzione di lavoratori già impiegati nella stessa azienda con contratti a tempo determinato.

Inquadramento

L'ipotesi di accordo prevede l'istituzione di un'apposita commissione paritetica nazionale con il compito di formulare, entro febbraio 2009, un nuovo sistema di inquadramento professionale. La base negoziale per la formulazione del nuovo inquadramento professionale rimane la proposta avanzata dai sindacati (Fiom-Fim-Uilm) nella piattaforma unitaria presentata ad aprile 2007 (IT0704019I). In caso la commissione paritetica non dovesse raggiungere un accordo entro la data prevista, agli operai di 5° e 3° livello con comprovata professionalità ed esperienza verrà riconosciuto un parametro retributivo superiore. Tale beneficio, per gli operai di 3° livello ammonterà ad un riconoscimento di valore intermedio tra il 3° ed il 4° livello stimabile in circa 26 euro mensili.

Parificazione tra operai e impiegati

Un aspetto sicuramente innovativo dell'intesa riguarda la parificazione dei trattamenti contrattuali tra operai e impiegati, a lungo richiesta dai sindacati. Grazie a questa parificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i trattamenti contrattuali dei lavoratori dell’industria metalmeccanica vengano unificati sia per gli aspetti economici sia per quelli normativi. Ciò corrisponde ad un'estensione dei trattamenti degli impiegati agli operai, come ad esempio la corresponsione della retribuzione (mensilizzazione). La parificazione di trattamento implica, a titolo di esempio, che la maturazione dei giorni di ferie aggiuntivi in base all’anzianità aziendale, che fino ad oggi era prevista solo per gli impiegati, dal 1° gennaio 2008 sarà esteso anche agli operai e l’anzianità necessaria per la maturazione decorrerà da quella stessa data. Tuttavia, per tener conto dell’anzianità pregressa, coloro che maturano 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età avranno diritto a un giorno di ferie in più. Ai lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2008, saranno retribuite ulteriori 11 ore e 10 minuti all’anno in occasione del pagamento della retribuzione di dicembre di ciascun anno, onde evitare che la retribuzione annua si riduca per effetto della mensilizzazione.

Inoltre la normativa degli scatti di anzianità è stata semplificata riferendo la maturazione all’anzianità di azienda in luogo di quella di livello.

Orario di Lavoro

L'ipotesi di accordo prevede, come contropartita ai miglioramenti normativi descritti, un aumento della flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro. I sabati in cui può essere richiesto l'utilizzo dello straordinario passano da 4 a 5 nelle imprese con almeno 201 dipendenti, e da 5 a 6 in quelle di minori dimensioni. Sempre in materia di orario di lavoro, viene ridotto a 15 giorni il preavviso per la fruizione dei permessi annui retribuiti (in tutto 7), mentre uno dei 7 permessi potrà essere spostato dall'azienda all'anno successivo, fermo restando la possibilità, da parte del lavoratore, di chiederne il pagamento o di spostarlo nel conto ore di riposo.

La normativa sull'orario plurisettimanale sarà estesa a tutte le aziende, confermando però il ruolo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nella definizione delle modalità di applicazione della normativa. Le maggiorazioni previste per il ricorso all'orario plurisettimanale sono state, però, riviste al rialzo: dal 10% al 15% in più per le ore lavorate nella settimana, e dal 15% al 25% in più per il lavoro erogato il sabato.

Salute e sicurezza

In materia di sicurezza sul lavoro, l'accordo prevede che le aziende siano tenute a informare tutti i lavoratori, di norma ogni 6 mesi, sulle specifiche problematiche aziendali relative alla sicurezza sul lavoro. Sono state inoltre elevate a 50 o 70 le ore annue a disposizione degli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) per aggiornamenti o assemblee in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La maggiore attenzione dedicata dall'accordo al tema è probabilmente conseguenza dell'allarme destato dai dati INAIL sugli incidenti di lavoro e dal grave incidente occorso nel dicembre 2007 nello stabilimento metalmeccanico Thyssen-Krupp di Torino (IT0801039I).

Aumenti retributivi

L'accordo prevede la corresponsione di una somma una tantum pari a 300 euro comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale da erogarsi nel mese di marzo 2008. L'incremento dei minimi tabellari calcolati su una vigenza contrattuale di 30 mesi (sei in più di quanto previsto da Protocollo del 23 luglio 1993) è pari al 7,24%, ovvero 127 euro lordi medi che saranno erogati in tre scaglioni: 60 euro a gennaio 2008, 37 euro a gennaio 2009, 30 euro a settembre 2009. L'aumento medio di 127 euro corrisponde ad un aumento di 110 euro per un operaio di 3° livello, di norma quelli addetti alla catena di montaggio. L'allungamento della vigenza contrattuale è stata la contropartita per un aumento monetario superiore a quello richiesto nella piattaforma contrattuale da Fiom-Fim-Uilm.

Reazioni delle parti sociali

La difficoltà della trattativa emerge dalla reazione delle parti sociali alla stipula dell'intesa. Il segretario generale della Fiom-Cgil, Gianni Rinaldini, esprime un 'giudizio positivo che non può nascondere il fatto che l'accordo sia frutto di un compromesso'. La soddisfazione dei sindacati consiste nell'aver 'difeso l'istituto del contratto collettivo nazionale di lavoro, sotto attacco da pare delle organizzazioni datoriali'. Da parte sua Confindustria, in una nota diffusa all'indomani della stipula dell'intesa, giudica 'l’accordo raggiunto oneroso ma accettabile per l’attenzione posta alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla questione salariale e per alcuni elementi di flessibilità organizzativa'. Molto duro il giudizio degli industriali nei confronti dei sindacati il cui 'atteggiamento ostinato e conservatore non ha reso possibile l'introduzione di innovazioni significative'. Anche il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta, sottolineando la centralità del contratto collettivo nazionale nel sistema di relazioni industriali italiano.

Commentary

Appare evidente dalle reazioni delle parti sociali all'accordo come la conflittualità tra sindacati metalmeccanici e organizzazioni imprenditoriali sia rimasta alta anche dopo la chiusura della vertenza contrattuale. I temi più controversi riguardano la funzione del contratto collettivo nazionale in relazione alla contrattazione aziendale, le procedure per i rinnovi contrattuali che si chiudono sempre in ritardo rispetto alle scadenze, la revisione dell'intero sistema contrattuale frutto del Protocollo del 23 Luglio 1993, giudicato ormai datato da entrambe le parti. Tuttavia le posizioni tra sindacati e imprese sono tuttora troppo distanti per far immaginare, a breve, una revisione condivisa del modello contrattuale.

Cristina Tajani

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