Profilo del paese della vita lavorativa per l'Italia

Questo profilo descrive le caratteristiche chiave della vita lavorativa in Italia. L'obiettivo è quello di fornire informazioni di base pertinenti sulle strutture, le istituzioni, gli attori e le normative pertinenti in materia di vita lavorativa.

Ciò include indicatori, dati e sistemi normativi sui seguenti aspetti: attori e istituzioni, rapporti di lavoro collettivi e individuali, salute e benessere, retribuzione, orario di lavoro, competenze e formazione, uguaglianza e non discriminazione sul lavoro. I profili vengono aggiornati sistematicamente ogni due anni.

La presente sezione esamina i recenti sviluppi dell'azione sindacale, indicando il numero di giornate lavorative perse a causa degli scioperi. Discute i meccanismi legali e istituzionali – sia collettivi che individuali – utilizzati per risolvere le controversie e le circostanze in cui possono essere utilizzati.

Il diritto di sciopero è sancito dall'articolo 40 della Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948. Infatti, lo Statuto dei Lavoratori non interviene direttamente in materia di scioperi, ma include gli scioperi tra i diritti tutelati in materia di comportamenti antisindacali da parte dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 28 e vieta le discriminazioni basate sugli scioperi ai sensi dell'articolo 15.

Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza ha prodotto numerose pronunce che hanno rimosso dal codice penale italiano i limiti all'esercizio del diritto di sciopero (residui dell'ordinamento giuridico corporativo fascista).

Numerose sono le normative dell'ordinamento italiano che impediscono al datore di lavoro di compiere atti volti a limitare il diritto di sciopero, come ad esempio la nullità del licenziamento causata dalla partecipazione ad uno sciopero.

Il diritto di sciopero è considerato un «diritto individuale esercitato collettivamente», in quanto l'interesse perseguito dallo sciopero ha natura collettiva. Affinché uno sciopero sia considerato legittimo, devono essere soddisfatti due requisiti: (1) l'interruzione dell'attività lavorativa è organizzata su base collettiva ed è promossa da un sindacato o da un gruppo di lavoratori non sindacalizzati per tutelare l'interesse collettivo; e (2) l'azione sindacale si svolga su base volontaria.

L'esercizio del diritto di sciopero comporta la sospensione dei due obblighi fondamentali del rapporto di lavoro: il lavoratore ha la facoltà di non svolgere la prestazione lavorativa; e il datore di lavoro non è obbligato a pagare il dipendente per l'orario di lavoro che non è stato lavorato a causa della sua partecipazione allo sciopero.

Per quanto riguarda i lavoratori destinatari, in Italia possono verificarsi le seguenti tipologie di sciopero:

  • sciopero generale (astensione dal lavoro che interessa tutti i lavoratori del paese)

  • sciopero settoriale (astensione dal lavoro che interessa un solo settore economico o una sola categoria di lavoratori)

  • sciopero locale (astensione dal lavoro che interessa solo i lavoratori di una determinata area geografica)

  • sciopero a livello aziendale (astensione dal lavoro che interessa i lavoratori di una determinata azienda)

Per quanto riguarda le caratteristiche dello sciopero, in Italia possono verificarsi le seguenti tipologie di sciopero:

  • sciopero ordinario (astensione dal lavoro)

  • sciopero bianco (i lavoratori, invece di astenersi dal lavoro, applicano sconsideratamente le norme sul lavoro, causando disagi e rallentamenti)

  • scioperi articolati (volti ad alterare i legami funzionali tra gli elementi della produzione, in modo da produrre il massimo danno al datore di lavoro con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti)

  • sciopero intermittente o "singhiozzo" (coinvolge i lavoratori che interrompono il lavoro per periodi brevi e irregolari)

  • sciopero a rotazione o "a scacchiera" (diversi gruppi di lavoratori o dipartimenti all'interno di un'organizzazione si alternano in sciopero)

Per quanto riguarda i motivi dello sciopero, in Italia possono verificarsi le seguenti tipologie di sciopero.

  • Sciopero ordinario (astensione dal lavoro per motivi economici/professionali).

  • Sciopero politico (astensione dal lavoro per motivi politici). È necessaria una distinzione tra uno sciopero politico puro e uno sciopero politico-economico. Il primo attiene alla prevalenza di scelte politiche o di orientamenti politici generali, senza una precisa pretesa economica, mentre il secondo è finalizzato all'ottenimento di interventi politici che riguardino specificamente le condizioni socioeconomiche dei lavoratori. La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo per la prima volta lo sciopero politico puro con la sentenza n. 123/1962. Secondo la Corte, sono proprio gli «scopi economici» dello sciopero che permettono di distinguere tra uno sciopero puramente politico, come mera libertà del lavoratore, e uno sciopero politico-economico, come un diritto del lavoratore.

  • Sciopero di solidarietà (astensione dal lavoro in solidarietà con altri gruppi di lavoratori, con i quali esiste una comunanza di interessi, o con un singolo lavoratore). La legge n. 146/1990 disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indipendentemente dal fatto che siano forniti dall'amministrazione pubblica o da imprese private. I servizi pubblici essenziali sono quelli che garantiscono diritti costituzionalmente tutelati (come i diritti all'istruzione, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla mobilità) o l'ordine pubblico e gli interessi pubblici. Comprendono, ad esempio, i trasporti locali, i servizi di emergenza, gli ospedali, i vigili del fuoco, i servizi infrastrutturali, gli esami scolastici finali. I criteri generali sono che il termine di preavviso deve essere rispettato al momento dell'indizione di uno sciopero e che devono essere garantiti servizi minimi in caso di sciopero di tali servizi, al fine di bilanciare l'esercizio del diritto di sciopero e altri diritti o interessi protetti. Le prestazioni minime possono essere stabilite da contratti collettivi o dalla legge. È stata istituita un'apposita commissione nazionale per l'applicazione della leggesullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si attendono le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai dati autodichiarati sugli scioperi.

Il Cruscotto Scioperi della Funzione Pubblica è lo strumento attraverso il quale la Funzione Pubblica, in conformità a quanto previsto dalla Legge 146/1990, adempie all'obbligo di riportare tutte le informazioni sugli scioperi nazionali della pubblica amministrazione, compresi i dati di partecipazione (sono esclusi gli scioperi locali e/o regionali).

Meccanismi di risoluzione collettiva delle controversie

Una controversia di lavoro è definita collettiva quando nasce da un conflitto tra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

La Direzione Generale per i Rapporti di Lavoro e le Relazioni Industriali svolge attività di mediazione in caso di controversie di lavoro e, in generale, in situazioni di crisi d'impresa di rilevanza nazionale, ovvero che coinvolgano unità operative e produttive dislocate in più regioni. In particolare, la direzione generale:

  • svolge attività di mediazione per la stipula e il rinnovo dei CCNL

  • è competente a gestire le procedure di esame congiunto necessarie per la presentazione – alla Direzione Generale della Previdenza Sociale e della Formazione – delle domande di autorizzazione ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in occasione di riorganizzazione e crisi aziendale

  • è competente per lo svolgimento della fase amministrativa delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991

Per ulteriori informazioni sulle controversie collettive di lavoro, si veda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (senza data a) e per ulteriori informazioni sulla Direzione Generale per le Relazioni Industriali e le Relazioni Industriali, si veda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (senza data b).

Meccanismi individuali di risoluzione delle controversie

Il giudice del lavoro, nell'ordinamento giudiziario italiano, individua una sezione specializzata (tribunali del lavoro) di ciascun tribunale ordinario di primo grado, di ogni corte d'appello di secondo grado e della Suprema Corte di Cassazione per il controllo di legittimità con competenza a giudicare in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Le controversie relative ai rapporti individuali di lavoro, oltre alle decisioni giudiziarie, possono essere risolte anche attraverso la conciliazione: la procedura prevista dalla legge prevede che le decisioni possano essere assunte da una commissione di conciliazione presieduta dal direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questo strumento di risoluzione delle controversie è stato concepito per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali del lavoro e ridurre i ritardi nei loro procedimenti.

Inoltre, un'altra forma di conciliazione abbastanza frequente nella pratica avviene attraverso la commissione di conciliazione paritetica prevista da molti contratti collettivi di lavoro. A questa procedura partecipano i rappresentanti sindacali e dei datori di lavoro e la persona che svolge le funzioni di mediazione è designata dal sindacato a cui appartiene il dipendente.

Utilizzo di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie

Non è possibile indicare la frequenza con cui vengono utilizzate forme alternative di risoluzione delle controversie di lavoro rispetto ai tribunali del lavoro, in quanto tali dati non sono disponibili.

Flag of the European UnionThis website is an official website of the European Union.
How do I know?
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
The tripartite EU agency providing knowledge to assist in the development of better social, employment and work-related policies