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Rinnovato il contratto collettivo aziendale alla Ferrero

Italia
Il 26 luglio 2006 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Ferrero, scaduto il 30 giugno scorso. L’intesa, firmata dall’azienda e dalla Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, riguarda i 4 stabilimenti italiani che occupano circa 6.000 lavoratori che ora dovranno approvare l’ipotesi di accordo appena siglata. La parte più innovativa del contratto integrativo aziendale riguarda le misure adottate per favorire una maggiore conciliazione tra l’orario di lavoro e i tempi di vita familiare, in particolare nei confronti delle lavoratrici madri.

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Il 26 luglio 2006 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Ferrero, scaduto il 30 giugno scorso. L’intesa, firmata dall’azienda e dalla Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, riguarda i 4 stabilimenti italiani che occupano circa 6.000 lavoratori che ora dovranno approvare l’ipotesi di accordo appena siglata. La parte più innovativa del contratto integrativo aziendale riguarda le misure adottate per favorire una maggiore conciliazione tra l’orario di lavoro e i tempi di vita familiare, in particolare nei confronti delle lavoratrici madri.

Gli accordi collettivi aziendali fin qui sottoscritti dalla Ferrero e dai sindacati sono stati caratterizzati dall’introduzione e sperimentazione di elementi di flessibilità contrattuale ed oraria; in particolare, per specifiche figure di dipendenti come le lavoratrici madri al rientro dal periodo di maternità obbligatoria o facoltativa e i lavoratori con gravi motivi di salute personali o familiari. Infatti, per queste due tipologie di lavoratori l’ultimo accordo integrativo (la cui stipula risale ad ottobre 2002) prevedeva la possibilità di trasformare per un anno il proprio contratto da tempo indeterminato full time in job sharing (IT0212103N).

L’accordo per il rinnovo del contratto collettivo aziendale

Su una simile impostazione si è conformato anche l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo aziendale sottoscritto il 26 luglio scorso dalla Ferrero e dalle organizzazioni sindacali della Federazione lavoratori agro-industria (Flai-Cgil), della Federazione agricola alimentare ambientale industriale (Fai-Cisl) e dell’Unione italiana lavoratori agroalimentari (Uila-Uil). Trattandosi di una ipotesi, l’accordo dovrà essere sottoposto all’approvazione dei 6.000 dipendenti del gruppo, suddivisi nei 4 stabilimenti italiani di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) e Balvano (Potenza).

Qualora il testo – com’è presumibile – dovesse essere confermato dai lavoratori, le parti qualificanti dell’intesa riguardano i seguenti punti.

Strategia industriale

Viene confermata l’importanza della Ferrero Italia che continuerà a rappresentare il centro del gruppo, sia dal punto di vista delle decisioni industriali che da quello dell’innovazione e ricerca del prodotto. Parallelamente, viene ribadita l’attenzione all’estero come confermano la recente attivazione di uno stabilimento in Canada e il trasferimento di alcune produzioni in quello già attivo in Polonia.

Relazioni industriali

Il modello di relazioni industriali che si vuole continuare a mantenere con le organizzazioni sindacali è di tipo ‘partecipativo’. Tale modello ha permesso – secondo le parti firmatarie – di costruire un sistema di relazioni ‘avanzate’, in cui il sindacato svolge autonomamente il proprio ruolo negoziale in rappresentanza e per la tutela dei lavoratori.

Flessibilità contrattuale/oraria

E’ la parte più innovativa dell’intesa, sia per la qualità che per la quantità delle misure previste, alcune in via sperimentale. L’obiettivo esplicitamente dichiarato dalle parti è quello di favorire la conciliazione dei tempi della vita privata con l’orario di lavoro ed in particolare per quei dipendenti caratterizzati da maggiori incombenze familiari come le lavoratrici madri, i lavoratori padri e quelli con gravi problemi di salute personale o in capo alla famiglia.

Le misure adottate sono per ordine d’importanza le seguenti:

  1. sperimentazione del part time orizzontale. La possibilità di accedere a tale tipologia di contratto viene riservata alle madri e ai padri dipendenti full time a tempo indeterminato al rientro dai periodi di astensione obbligatoria (per le madri) e astensione facoltativa (ovvero i congedi parentali per le madri o i padri) e ai lavoratori (sempre full time a tempo indeterminato) con gravi problemi di salute o che debbano accudire familiari conviventi non autosufficienti. Per i primi, la possibilità di attivare il part time orizzontale, con la scelta di un orario di lavoro giornaliero di 4 o 6 ore, è consentita fino al termine dell’anno solare in cui il bambino compie 3 anni, passato il quale il dipendente ritorna full time, ferma restando la possibilità di concordare con l’azienda la prosecuzione dell’orario ridotto; per i secondi, l’orario part time consentito è soltanto di 6 ore giornaliere, con la possibilità di concordare con l’azienda in qualsiasi momento il ripristino del tempo pieno.
  2. Ulteriore esenzione dal turno di notte delle lavoratrici madri per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento del terzo anno del figlio (oggi la legge garantisce l’esenzione dai turni notturni per le madri fino al terzo anno di vita del bambino).
  3. Stipulazione da parte dell’azienda di un’assicurazione contro il rischio di morte, sopraggiunta per qualsiasi causa (sia sul lavoro che fuori), di un dipendente a tempo indeterminato per garantire agli eredi legittimi la corresponsione di un assegno pari a tre annualità di stipendio.
  4. Attivazione in via sperimentale presso i diversi stabilimenti di ‘banche del tempo’ da parte di dipendenti che vi aderiscono su base volontaria, auto-organizzandosi, e a cui spetta il concreto funzionamento dell’istituto, il cui scopo è lo scambio del tempo per azioni di mutuo aiuto e solidarietà volte a favorire la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.
  5. Sevizio medico-pediatrico gratuito fornito dall’azienda ai dipendenti con figli da 0 a 14 anni, in aggiunta al servizio garantito dal Servizio sanitario nazionale.
  6. Possibilità di accedere ad una seconda anticipazione del trattamento di fine rapporto (tfr) a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che abbiano gravi problemi di salute, a patto che siano trascorsi almeno 4 anni dalla prima anticipazione.
  7. Una giornata di formazione riservata ai lavoratori (madri e padri) che rientrano in azienda dopo la fruizione dei periodi di congedi parentali (astensione facoltativa) e per le persone assenti per un periodo almeno di 6 mesi continuativi, al fine di facilitare il reinserimento lavorativo.
  8. Concessione di un giorno di permesso retribuito al padre in occasione della nascita del figlio.
  9. Riduzione dell’orario di lavoro pari a sei ore (elevando così il monte ore annuo di riduzione oraria godibile a livello individuale da 12 a 18 ore).

Premio aziendale legato ad obiettivi

Viene confermata la struttura del salario aziendale di risultato, articolata in un fattore economico ed in un fattore gestionale, legato quest’ultimo ad indicatori di qualità, scarti e freschezza, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%. All’interno dell’indicatore di qualità viene introdotto, in via sperimentale, il nuovo parametro di “igiene e sanitizzazione”.

L’importo del premio aziendale, che nel precedente quadriennio era pari a 5.325 euro, è incrementato a 6.150 euro complessivi per il prossimo quadriennio con le seguenti articolazioni: 1° anno 1.450 euro, 2° anno 1.500 euro, 3° anno 1.550 euro, 4° anno 1.650 euro.

La soglia di accesso al premio aziendale per i lavoratori a tempo determinato viene garantita a partire dai contratti di almeno 2 mesi.

Armonizzazioni

Il trattamento dello stabilimento madre (quello di Alba in Piemonte) viene esteso agli altri 3 siti produttivi nazionali per quanto riguarda gli aspetti che non erano stati ancora uniformati. In particolare, l’indennità per il lavoro notturno viene fissata per tutte le aziende del gruppo al 40% di maggiorazione rispetto alla paga base oraria.

Reazioni

Il giudizio che le organizzazioni sindacali firmatarie danno sull’accordo è fortemente positivo. Per il segretario nazionale della Uila-Uil, Pasquale Papiccio: Si tratta, in assoluto, del migliore accordo mai concluso con l’azienda, e probabilmente in tutto il settore dell’industria alimentare, perché contiene numerose e significative misure di tutela sociale che non si trovano, tutte insieme, in nessun altro accordo collettivo. Mentre per il segretario generale della Fai-Cisl Basilicata, dove è presente uno dei 4 stabilimenti della Ferrero: Misure innovative quali la banca del tempo, l’assistenza pediatrica gratuita, il part-time reversibile promettono di elevare la qualità della vita dei lavoratori dentro e fuori l’impresa. Il nostro auspicio è che questo modello virtuoso di relazioni non resti un fatto isolato ed eccezionale ma diventi una prassi consolidata aprendo così la strada ad una sempre più diffusa cultura della responsabilità sociale d’impresa.

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